Il Tribunale del Lavoro di Catania, con la Sentenza n. 1632/2026 pubblicata il 13.04.2026 (di seguito integralmente allegata), ha accolto il ricorso proposto da un’assistita dello scrivente Studio la quale aveva impugnato la richiesta di restituzione avanzata dall’I.N.P.S. delle somme dalla predetta percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza.
In particolare il menzionato Tribunale (Giudice Onorario Dott.ssa Lidia Zingales) ha stabilito che <<alla luce della suindicata documentazione (non contestata dall’ente previdenziale e senza prova contraria sul punto) può ritenersi sufficientemente documentato che il marito della ricorrente – di fatto – non faceva più parte del suo nucleo familiare alla data in cui è stata presentata la dichiarazione (10.09.2021), che quindi era rispondente alla realtà di quanto dichiarato, sebbene la ricorrente formalmente risultasse ancora “residente” presso la casa coniugale (sita in OMISSIS), avendo provveduto ad eseguire il cambio di residenza soltanto il 04.01.2023 (v. certificato storico di residenza). Infatti, a contrario, vanno lette le disposizioni di cui all’art. 3 D.P.C.M. 159/2013, comma 3, per cui quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del cod. civ., i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti e dell’art. 2, comma 5, D.L. n. 4/2019, che stabiliva (ratione temporis) che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie, avendo parte ricorrente rilasciato l’abitazione coniugale alla data della presentazione della D.S.U. Conseguentemente, nonostante l’incuria di parte ricorrente che ha omesso di eseguire tempestivamente il cambio della sua residenza (il quale, se tempestivamente comunicato avrebbe evitato le conseguenze oggi in contestazione), non può dirsi che abbia commesso alcuna violazione, che comportasse la decadenza ovvero la revoca dal beneficio di cui godeva in conseguenza della domanda Prot. INPS – RDC n. OMISSIS. Alla luce di quanto precede, la revoca operata dall’INPS risulta illegittima e per l’effetto va dichiarato che la ricorrente ha legittimamente goduto della prestazione>> (Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1632/2026, già passata in giudicato).
Il Giudice Etneo, dunque, aderendo alle difese proposte dallo scrivente Studio, ha valorizzato un elemento centrale in ipotesi di percezione del Reddito di Cittadinanza o di altre prestazioni erogate dall’I.N.P.S.: il dato sostanziale prevale su quello formale.
Infatti, nel caso in esame, seppur la ricorrente, dopo la separazione consensuale dal proprio ex coniuge, non avesse effettuato tempestivamente presso il Comune la comunicazione del cambio di residenza per sé e per i propri figli minori, aveva, in realtà, indicato in seno alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), necessaria per ottenere il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, i dati corrispondenti alla propria effettiva situazione reale. Avendo, pertanto, la predetta fornito dati veritieri all’I.N.P.S., il menzionato Istituto non poteva disporre la revoca del citato beneficio e, conseguentemente, domandare la restituzione degli importi erogati in favore della nominata ricorrente.
Lo Studio è a disposizione per impugnare illegittime domande di indebito avanzate dall’I.N.P.S..