I Buoni Fruttiferi Postali sono dei prodotti di investimento finanziario, emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (quindi garantiti dallo Stato Italiano), collocati in esclusiva da Poste Italiane S.p.A..
Molti italiani, come risaputo, ricorrono a tale strumento finanziario il quale garantisce la resa di sicuri interessi e si prescrive nel termine di dieci anni dal momento della relativa scadenza.
Orbene negli ultimi anni è sorto un corposo contenzioso nei confronti di Poste Italiane S.p.A. in merito alla data entro cui potere ottenere il rimborso dei detti Buoni Fruttiferi.
L’oggetto del contendere ha riguardato, in particolare, l’esatta individuazione del giorno di scadenza da cui fare iniziare a decorrere il termine decennale di prescrizione.
Sul punto si segnala un’interessante Sentenza emessa, di recente, dal Tribunale di L’Aquila (di seguito allegata) il quale ha statuito che per i Buoni Fruttiferi Postali della serie “AE” il citato termine di prescrizione inizi a decorrere dopo dodici anni dalla loro emissione.
Difatti si legge in seno alla menzionata pronuncia “Al fine di stabilire il termine prescrizionale dei BPF (ndr. Buoni Postali Fruttiferi), oggetto del presente giudizio, occorre individuare la serie di appartenenza, le condizioni di emissione, i rendimenti e la scadenza. I sette buoni postali fruttiferi, oggetto della presente controversia, in quanto emessi nel periodo 01/11/1995- 28/10/1996, appartengono alla nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi a termine, istituiti con il D. M. 13/10/1995 di cui all’art. 8: ‘Con effetto dal 1° novembre 1995 è altresì istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «AE»’. Trattasi, dunque, di buoni postali fruttiferi a termine contraddistinti con le lettere «AE» (…) Che siano buoni postali fruttiferi ‘a termine’ si evince dalla impressione a stampa della dicitura ‘a termine’ apposta sulla facciata anteriore degli stessi. Il citato D.M. all’art. 9) ne statuisce la durata di otto o dodici anni. Poiché i BPF possono essere liquidati in linea capitale ed interessi, al termine del dodicesimo anno successivo a quello di emissione come stabilito dall’art. 9 del D.M. 13/01/1995, il termine prescrizionale del titolare dei buoni inizia a decorrere al termine del dodicesimo anno successivo all’emissione, così come stabilito dal combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10, 2° comma del D.M. 19 dicembre 2000” (Tribunale Civile di L’Aquila, Sentenza n. 186/2023).
Lo studio è a disposizione per ottenere la liquidazione di Buoni Fruttiferi Postali già scaduti.