La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una recente Sentenza pubblicata il 3 luglio 2025 (di seguito allegata), ha affermato che è illegittimo escludere i docenti assunti con supplenze brevi dal diritto a usufruire della c.d. “Carta Elettronica del Docente”, prevista dall’art. 1, comma 121 e ss., L. 107/2015.
Difatti la Corte Comunitaria ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di EUR 500 annui, che consente l’acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l’attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (Corte U.E. Sentenza del 3 luglio 2025, causa C-268/24).
Tutti i docenti precari assunti con incarichi di breve durata, dunque, hanno diritto, del pari a quelli ingaggiati con contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno, a godere della menzionata “Carta Elettronica del Docente”.
Lo Studio è a disposizione per ricorrere in giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente al fine di ottenere il riconoscimento del suddetto beneficio.