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via VIII Traversa n° 179, Belpasso (CT)

L’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (c.d. “T.U.P.I.”), a seguito della modifica operata dall’art. 12 D.L. 131/2024 (conv. dalla L. 166/2024), stabilisce che “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto“.

La predetta norma, in sostanza, garantisce a tutti i dipendenti pubblici precari, che abbiano stipulato contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, la possibilità di ottenere un risarcimento del danno da quantificare tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione.

Ciò significa che, ad esempio, i docenti non di ruolo che hanno superato i 36 mesi di servizio possono ottenere un risarcimento la cui misura massima potrebbe superare l’importo di €. 40.000,00.

Lo Studio è a disposizione per agire dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente al fine di ottenere il menzionato risarcimento.

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

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