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La questione del pieno riconoscimento in favore di un dipendente ai fini giuridici ed economici del periodo di lavoro precedente all’immissione in ruolo, a seguito di stabilizzazione per Legge, è stata, di recente, nuovamente affrontata dalla Cassazione.

In particolare il Supremo Consesso ha ribadito, facendo corretta applicazione della normativa Comunitaria afferente ai contratti di lavoro a tempo determinato, che “Questa Corte ha da tempo affermato che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020; Cass. n. 35059/2019) … Il principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C – 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE” (Cass. Civ. Ord. n. 20076/2025 liberamente leggibile cliccando sul seguente collegamento: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250718/snciv@sL0@a2025@n20076@tO.clean.pdf).

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la dipendente ricorrente era stata stabilizzata in applicazione della Legge n. 296/2006.

Invero il summenzionato principio di diritto può essere applicato anche in ipotesi di stabilizzazioni previste da altre norme purché, a seguito di assunzione a tempo indeterminato, il dipendente continui a svolgere funzioni identiche o molto simili a quelle esperite durante il periodo di precariato.

Lo Studio Legale è a disposizione per ricorrere in giudizio in favore di coloro che si trovino in tali situazioni, spesso frequenti nel settore sanitario (medici e personale paramedico) e in quello degli Enti Locali.

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

5 Replies to “DIPENDENTI DELLE P.A. STABILIZZATI: IL PERIODO DI PRECARIATO VA INTERAMENTE RICONOSCIUTO.”

  1. Salve , io dal 1991 al 2004 ho svolto presso un ente comunale attività di impiegato di concetto in esecuzione di un progetto socialmente utile ( articolisti legge regione Sicilia) sono stata stabilizzata a tempo indeterminato presso lo stesso ente dal 2025 in poi. Quel periodo di lavoro 1991/ 2004 svolto può essere riconosciuto sul piano dei contributi previdenziali ( non semplicemente figurativi) ? Presso il mio ente comunale siamo in dieci nella stessa situazione

  2. Buongiorno, La ringrazio per aver fornito un contributo all’articolo.
    La Sua situazione e quella dei Suoi Colleghi è da approfondire magari leggendo la documentazione in Vostro possesso.
    Mi contatti al numero 393/0674062 per valutare meglio la situazione.
    Cordialità, Avv. A. Laudani.

    1. Buona sera, grazie per la domanda posta. Sono anch’io interessato alla questione essendo uno stabilizzato in ente locale siciliano proveniente dal regime ex art. 23 l. 67/88.

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