L’art. 3, comma 10-bis, L. 335/1995 stabilisce che “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021 non si applicano fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore“.
Il Legislatore, dunque, per quanto concerne l’omesso versamento di contributi previdenziali in favore di dipendenti pubblici, ha nuovamente “congelato” il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, L. 335/1995 citata (per un approfondimento della questione si rimanda a quest’altro articolo: https://www.studiolegalealaudani.it/2024/02/01/pubblici-dipendenti-i-contributi-previdenziali-omessi-vanno-richiesti-entro-questanno/).
I dipendenti pubblici interessati, pertanto, devono attivarsi entro la fine dell’attuale anno solare per recuperare i contributi previdenziali agli stessi spettanti maturati e non accreditati nel corso dell’intera carriera lavorativa, stante il concreto rischio che non vengano previste ulteriori proroghe.
Lo Studio è a disposizione per ricorrere in giudizio al fine di ottenere quanto sopra.