Site Loader
via VIII Traversa n° 179, Belpasso (CT)

Le Aziende Sanitarie Locali inviano, di sovente, ai cittadini, direttamente o tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, richieste di rimborso a causa di ticket sanitario non pagato.

A tal proposito l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, di recente, per il tramite della citata Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha recapitato a tanti utenti residenti all’interno della Città Metropolitana di Catania avvisi di pagamento per ottenere il rimborso del menzionato ticket sanitario.

Ebbene tali avvisi sono impugnabili, entro 60 giorni dalla consegna, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado territorialmente competente.

Sul punto la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, nella Sentenza n. 1035/2026 (di seguito allegata), ha stabilito che <<In via preliminare, a riprova dell’impugnabilità degli avvisi di pagamento di cui trattasi, giova richiamare l’indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 15941 del 14/06/2025) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l’avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell’AGCM, poiché non iscritto nell’elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell’intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento)”>>. (Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sent. n. 1035/2026).

Lo Studio è a disposizione per impugnare dinanzi al Giudice Tributario le illegittime richieste di rimborso del ticket sanitario avanzate mediante avvisi di pagamento o con altri atti amministrativi.

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Banner per il consenso ai cookie di Real Cookie Banner