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La Cassazione con l’Ordinanza n. 16601/2026 (di seguito allegata) ha stabilito che è corretto porre a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) i costi di ricovero di soggetti non autosufficienti e, quindi, di coloro che sono affetti da Alzheimer avanzato.

In particolare la Suprema Corte ha statuito, interpretando le norme di settore, che “Dal testo normativo è, dunque, sufficientemente chiaro che – qualora il soggetto non autosufficiente abbisogni di prestazioni sanitarie ad elevata integrazione, essendo anziano o soffrendo di patologie degenerative queste ultime debbano soddisfare, in modo integrato, esigenze di cura della salute e della persona ‘nelle fasi estensive e di lungoassistenza’ … nel caso in cui vengano erogate prestazioni sanitarie che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale (come nel caso della Omissis, che si trova in stato vegetativo permanente, a seguito di encefalopatia postanossica cagionata da arresto cardiocircolatorio da infarto miocardico), le prestazioni rese per la cura della paziente devono considerarsi ad elevata integrazione e quindi di competenza integrale del SSN: come tali, gratuite, con esclusione di ogni compartecipazione del Comune o dell’utente o dei suoi familiari o eredi” (Cass. Civ., Sez. I, 27.05.2026, Ordinanza n. 16601).

La supra richiamata Pronuncia da la possibilità ai parenti di coloro che a cagione di patologie degenerative siano ricoverati in appositi centri di assistenza – tra di essi vi rientrano, com’è chiaro, anche le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) – di ottenere che il ricovero avvenga gratuitamente in quanto di esclusiva competenza del S.S.N..

Ciò significa che è possibile agire in giudizio non solo per giungere al pieno riconoscimento della citata gratuità ma anche per avere la restituzione di tutti gli importi indebitamente pagati (nei limiti del termine di prescrizione previsto dalla Legge).

Lo Studio Legale è a disposizione per avviare il contenzioso di cui sopra dinanzi al Tribunale territorialmente competente.

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

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