Il T.A.R. per la Sardegna con una recentissima pronuncia (Sentenza n. 1116/2026, di seguito allegata) ha stabilito che, in ipotesi in cui un un docente agisca per impugnare l’errato punteggio assegnatogli nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (G.P.S.) in cui è inserito, la giurisdizione spetti al Giudice Ordinario (e, quindi, al Giudice del Lavoro) in luogo di quella del Giudice Amministrativo.
Nello specifico il menzionato Tribunale Sardo ha evidenziato che “in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi – in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta, di conseguenza, limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria (Cass. civ., sez. un., ord., 19 aprile 2023, n. 10538)” (T.A.R. Sardegna Sentenza n. 1116/2026).
I docenti precari che hanno necessità di impugnare le G.P.S. pubblicate nelle settimane appena trascorse dai vari Ambiti Territoriali, saranno tenuti, per gli effetti, ad agire dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.
Lo Studio rimane a disposizione per avviare il summenzionato contenzioso, procedendo, in ipotesi in cui ne sussistano i presupposti, anche in via d’urgenza.