Il Giudice di Pace di Catania in seno alla Sentenza n. 2553/2025, pubblicata in data 24.11.2025 (di seguito allegata), ha stabilito che la caduta di cenere vulcanica da parte dell’Etna, in conseguenza della quale lo scalo aeroportuale “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa viene chiuso, non sempre giustifica la cancellazione di un volo aereo.
Invero il menzionato Giudice ha statuito che “Occorre, altresì, da parte del vettore, la specifica indicazione delle misure adottate per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero. Tale onere probatorio, posto a carico del vettore, si fonda sulla necessità di una maggiore tutela del passeggero, cui si ricollega il suo diritto alla compensazione
pecuniaria. Orbene, l’eruzione di un vulcano, pur essendo astrattamente in grado di giustificare la mancata esecuzione di una prestazione di trasporto aereo, va dimostrata
rigorosamente dalla convenuta, come parimenti va dimostrato il rapporto causale tra l’eruzione e il disservizio, nonché l’impossibilità di offrire al viaggiatore proposte di viaggio alternative valide. Pertanto, la chiesta compensazione pecuniaria, di cui al Regolamento CE n°261/2004, è dovuta nella misura prevista, pari ad euro 500,00 (250,00 euro per ciascuno dei due viaggiatori), riguardando una tratta inferiore a 1500 Km. La corresponsione della compensazione pecuniaria non esclude il risarcimento del maggior danno, purchè lo stesso sia documentalmente dimostrato dal richiedente, sul quale incombe l’onere della prova. I ricorrenti hanno provato di avere corrisposto euro 514,28 per prenotazione alberghiera (all.4 della produzione) ed euro 243,26 per biglietti aerei e prestazioni accessorie relativi al volo cancellato, non restituiti dalla Compagnia (all.3 della produzione di parte ricorrente). Non sono state dimostrate altre spese extragiudiziali. In totale è, quindi, dovuta la somma di euro 1.257,54” (G.d.P. di Catania, Sentenza n. 2553/2025).
Lo Studio è a disposizione per valutare avvenuti casi di soppressione del volo aereo conseguenti alla caduta della cenere da parte dell’Etna al fine di decidere, di poi, se vi sono i presupposti per agire in giudizio per ottenere la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261/2004 e il risarcimento dei danni patiti.